IMU - Imposta Municipale Unica


CALCOLO IMU / TASI ONLINE

Accedi al Calcolatore Online

COS'È L'IMU

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI ed è dovuta dai possessori di immobili.
L'IMU (Imposta Municipale Unica) è istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.
Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata.
In seguito con la Legge di stabilità 2016 sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.
Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link selezionando l'annualità d'interesse:

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Regolamento nuova IMU:

COME SI PAGA ?


L'IMU è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento si effettua esclusivamente tramite il modello F24.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e successivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Decreto Legge 35/2013).
Per gli anni 2018 e 2019 la scadenza della dichiarazione IMU era stabilita al 31 dicembre dell'anno successivo (Art. 3-ter, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto Crescita).
Con la nuova IMU la scadenza è tornata al 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza (comma 769, Legge 160/2019).
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
Fabbricati di interesse storico o artistico;
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
Immobili oggetto di locazione finanziaria;
Immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
Immobili assegnati al costo della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
Immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
Intervento di una riunione di usufrutto;
Intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
Immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione e comunque nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria
La dichiarazione IMU NON va presentata nei seguenti casi:
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione;
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale;
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare:

SCADENZE IMU

Le scadenze per la nuova IMU sono regolamentate dalla normativa di riferimento (art. 1, comma 762, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
ACCONTO IMU entro il 16 giugno dell'anno di imposta
SALDO IMU entro il 16 dicembre dell'anno di imposta
È facoltà del contribuente versare l'imposta in unica rata, in tal caso il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 giugno dell'anno di imposta.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’IMU, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi.
Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.